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Rc auto: Stop ai sinistri fantasma


21/09/2012
di Maura De Sanctis

Come fare per evitare l’ingiusto addebito del malus?

Rc auto: Stop ai sinistri fantasma
Atteso il rilevante numero di segnalazioni ricevute dai consumatori negli ultimi anni, l’Isvap ha deciso di intervenire per arginare il fenomeno dei cosiddetti sinistri fantasma ovvero mai accaduti. Succede sempre più spesso che il consumatore, si veda addebitare incidenti mai commessi, sul proprio attestato di rischio con conseguente aumento della polizza assicurativa.

Per arginare tale fenomeno, con nota del 4 luglio inviata a tutte le imprese assicuratrici, l’Isvap ha ribadito la necessità di segnalare tutti i casi di contestazione del consumatore che ritiene di aver subito l’ingiusta applicazione del malus. Infatti, il più delle volte l’assicurato viene a conoscenza della circostanza solo al momento dell’invio dell’attestato di rischio, quando ormai l’assicurazione ha già provveduto a pagare il danno.

Il fenomeno è preoccupante sostiene l’Isvap, in quanto in questo modo viene meno sia la tutela del consumatore, che subisce la frode sia un aumento del costo medio dei sinistri e di conseguenza dei premi R.C. auto. L'Isvap ha richiamato le imprese assicurative ad adottare qualsiasi iniziativa che serva per contrastare il fenomeno e di potenziare i propri sistemi di controllo per scoprire i comportamenti fraudolenti. L’Istituto di vigilanza ha inoltre chiesto alle compagnie di accertarsi che al loro cliente arrivi la comunicazione di apertura della pratica di sinistro, di fornire la documentazione qualora il cliente la richieda.

SOLUZIONE DEL LEGALE
Nel caso in cui fosse stati vittima di sinistri fraudolenti, ecco i pochi passi da fare:
  • recarsi all’assicurazione entro max 30 giorni e fornire la propria versione dei fatti;
  • in caso di incidente mai accaduto, inviare entro 30 giorni una raccomandata a.r. all’assicurazione nella quale si dichiara la totale estraneità al sinistro. Nel caso in cui non lo faceste per effetto del principio “silenzio-assensoâ€, la compagnia è autorizzata a procedere alla pratica di risarcimento danni. Al massimo entro 45 giorni dalla data di ricevimento, l’assicurazione deve rispondere. Se la risposta è insoddisfacente oppure non vi è alcuna risposta, l’assicurato può rivolgersi all’Isvap che apre un’istruttoria sul caso e può arrivare a comminare sanzioni pecuniarie e/o disciplinari alle compagnie:
  • in alternativa potete fare causa all’assicurazione e nel caso in cui avete avuto il nominativo di chi ha denunciato il falso sinistro citare anche quest’ultimo in giudizio;
  • se non siete rimasti soddisfatti dell’operato della compagnia di assicurazione potete cambiarla ma per l’assegnazione della classe di merito, la nuova assicurazione si baserà sull’attestato di rischio in suo possesso, che avrà una classe bonus/malus maggiorata a causa dell’incidente “fantasma†contestatovi. In questo caso, pagate il premio richiesto ed in seguito agite giudizialmente nei confronti della vecchia compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento della differenza di premio pagato.
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